Dopo le dimissioni rassegnate stamattina dal sindaco Renato Natale in quanto non è giunto il rinvio delle operazioni di demolizione nonostante il Comune si stia impegnando per realizzare a proprie spese due appartamenti in un villino requisito e per cui si chiedeva uno slittamento di cento giorni dell’abbattimento, in queste ore l’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con eccezionale ed incredibile tempestività, essendo stato incaricato solo stamattina, è riuscito a depositare sia un articolato incidente di esecuzione sia una istanza di sospensione presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere e presso il Giudice della Esecuzione al fine di evitare l’abbattimento della casa della famiglia Stabile. Ora, nel mentre già si sente il rombo delle ruspe, si attende la risposta della Procura. La famiglia Stabile spera nell’accoglimento delle istanze dell’Avv. Molinaro.
Ecco cosa scrive - fra l’altro - l’avvocato Molinaro nella istanza di sospensione:
<< È certo che nel volgere di poche settimane sarà fissata la data della camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p., per la discussione del predetto incidente di esecuzione ed è altrettanto certo che, se la demolizione avverrà prima di detta data, l’istante verrà privata di ogni tutela giurisdizionale.
L’istante ha, quindi, concreto interesse ad evitare che la sanzione venga eseguita nelle more della fissazione della udienza camerale, non solo perché deve essere salvaguardato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche perché, essendo sprovvisto di altro alloggio e non avendo il comune prospettato alcuna attuale soluzione alternativa a garanzia del diritto di abitazione, l’esecuzione della ingiunzione di demolizione finisce per risolversi in una misura abnorme e non proporzionata allo scopo, esponendo l’istante medesima ad un pericolo concreto di danno grave ed irreparabile, particolarmente accentuato in un momento storico, come quello attuale, in cui la nuova ondata dell’emergenza sanitaria da Covid-19 continua a far registrare, giorno dopo giorno, un elevato numero di contagi e di vittime.
La casa che codesto Ufficio intende demolire costituisce, peraltro, l’unica abitazione dell’istante, la quale ha fondato motivo di rivendicare il proprio diritto alla inviolabilità del domicilio per sé e per il proprio nucleo familiare, e tanto soprattutto alla luce del fatto che l’ordinamento interno non assicura alcun preventivo esame giudiziale della complessiva proporzionalità della sanzione da applicare, oltremodo invasiva e perciò gravemente lesiva, tenuto conto, altresì, sia delle precarie condizioni economiche in cui versa l’istante medesima sia del fatto che del suo nucleo familiare fanno parte anche i figli Aniello e Luigi Stabile, le nuore Rita Garofano e Maria Crispino e i quattro nipoti minorenni.
Va ancora una volta segnalato che sul tema della proporzionalità, in fattispecie del tutto analoga, si è recentemente pronunciata la Corte Suprema di Cassazione, la quale, con sentenza dell’8 gennaio 2021, n. 423, ha stabilito quanto segue.
<< Il principio di proporzionalità, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, presenta un indubbio profilo procedurale, quale diritto a ricevere un attento esame delle proprie ragioni da parte di un tribunale indipendente, e un profilo sostanziale. In particolare, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente (cfr. specificamente, Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, ma anche l'opinione parzialmente dissenziente del Giudice Vehabovid allegata a Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria), e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative (così entrambe le decisioni della Corte EDU cit.). Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dei dell'interessato; queste condizioni, però, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione (Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria), o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative (Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania). In conclusione, la totale assenza di valutazione della documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente, oggettivamente rilevabile dall'esame dell'ordinanza impugnata, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, stante la necessità di apprezzare la rilevanza di tali circostanze ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, alla luce dei principi della CEDU come interpretati dalla giurisprudenza consolidata delle Corte EDU. Il giudice del rinvio esaminerà, in primo luogo, se, nella specie, viene in rilievo il principio di proporzionalità, perché si fa questione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, di cui all'art. 8 della CEDU, in quanto l'immobile al quale si riferisce l'ordine di demolizione è destinato ad abituale abitazione del ricorrente. In caso di risposta affermativa a tale quesito, il giudice del rinvio valuterà: se il ricorrente, nel momento in cui ha realizzato abusivamente l'attività edificatoria, avesse consapevolezza di agire illegalmente, ovvero, in caso contrario, quale fosse il grado della sua colpa; quali siano stati i tempi a disposizione del medesimo, dopo la definitività della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile, e comunque per trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative; quali siano le effettive condizioni di salute e socio-economiche del ricorrente e se le stesse, in concreto, esplichino rilevanza sul giudizio concernente il rispetto del principio di proporzionalità >> .
Ad identiche conclusioni sono - d’altronde - pervenute sul punto anche Cass., Sez. III pen., 25 gennaio 2021, n. 2935, e Cass., Sez. III pen., 8 gennaio 2021, n. 405, nonché, da ultimo, Cass., Sez. III pen., 13 maggio 2021 n. 22847.
Va ancora evidenziato che, sempre in tema di proporzionalità della sanzione, il Tribunale di Nola, da ultimo, con una interessante ordinanza del 10 giugno 2021, nel precisare che “il tema della violazione dell’art. 8 CEDU necessita di ulteriore approfondimento istruttorio da parte di codesto Giudice, chiamato, conformemente alla giurisprudenza sovranazionale citata dall’istante ad assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive, come la demolizione della propria abitazione e a riconsiderare l’ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti alla luce delle condizioni personali degli stessi, che vi vivevano da anni e avevano risorse economiche limitate”, ha delegato alla Guardia di Finanza territorialmente competente “l’acquisizione di tutte le informazioni utili circa il possesso di redditi, la titolarità di beni immobili o mobili registrati in Italia o all’estero e il generale tenore di vita dell’esecutata, onerando, altresì, i Servizi Sociali di relazionare, a seguito di opportuna visita domiciliare, sulle condizioni economiche dell’esecutata ed evidenziando eventuali situazioni di disagio o marginalità dell’esecutata e dei soggetti conviventi”.
8. Va, infine, ricordato che anche il T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, con sentenza del 10 agosto 2020, n. 3552, ha ribadito il medesimo principio, conformandosi alla giurisprudenza sovranazionale.
“Il provvedimento che ordina la eliminazione delle opere abusive, allorquando la destinazione delle stesse - come nella specie - abbia carattere abitativo-residenziale, entra inevitabilmente in collisione anche con il principio di proporzionalità, elaborato (anche con riferimento alle primarie necessità alloggiative vanificate dall'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti demolitori) dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed in forza del quale la sanzione in concreto irrogata al trasgressore deve essere proporzionata alla gravità della violazione commessa. Invero il tempo trascorso dalla realizzazione della costruzione abusiva all’ordine di demolizione (...) assume certamente rilevanza per la valutazione della proporzionalità della sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 8 della CEDU, atteso che la giurisprudenza della Corte EDU ha più volte ribadito la non proporzionalità della sanzione in quanto rappresenta una marcata ingerenza nei diritti dei ricorrenti che da anni abitavano l’immobile (CEDU, sentenza “Ivanova” del 21 aprile 2016). In altri arresti della CEDU sul tema, sono stati affermati (fra gli altri) il principio che la perdita della casa costituisce la forma più estrema di interferenza con il diritto al rispetto della casa stessa, inteso sia come diritto di proprietà che come diritto di abitazione e quello per il quale i fattori rilevanti sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, quando si tratta di costruzioni illegali (...), potrebbero essere la natura e il grado dell’illegalità, la natura precisa dell’interesse che si vuole proteggere dalla demolizione ed anche quello relativo alla disponibilità di idonee sistemazioni alternative per le persone colpite dalla demolizione (cfr. Chapman, §§ 102-04). Inoltre dato che il diritto al rispetto della propria casa ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione tocca questioni di importanza fondamentale per l’integrità fisica e morale dell’individuo, il mantenimento delle relazioni con gli altri e un posto stabile e sicuro nella comunità, l’esercizio del bilanciamento in base a tale disposizione, nei casi in cui l’interferenza consista nella perdita della sola casa di una persona, è di un ordine diverso, con un significato particolare che si riferisce alla portata dell’intrusione nella sfera personale degli interessati.
Sussistono, in definitiva, GRAVI MOTIVI per la sospensione della esecuzione sia perché il proposto incidente di esecuzione appare assistito da adeguato “fumus boni iuris”, sia al fine di non veder vanificata la tutela giurisdizionale ex artt. 2, 3 e 24 Cost., sia perché ricorre, con certezza, il pericolo di danno grave ed irreparabile, non altrimenti evitabile in caso di esito favorevole del gravame.
È risaputo, peraltro, che il principio di effettività della tutela costituisce non solo un diritto fondamentale garantito dalla CEDU, ma altresì, da sempre, un principio generale proprio delle tradizioni costituzionali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, nonché, in definitiva, una delle “pietre angolari” del sistema di tutela approntato dall’Unione, che trova ora fondamento nell’art. 19, par. 1, TUE, ai sensi del quale: «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».
Ciò premesso e precisato, l’istante CHIEDE che sia disposta la sospensione dell'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione sino alla definizione del ricorso proposto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale G.E. o quantomeno sino alla prossima fissazione della udienza camerale.
Confida nell’accoglimento della istanza, nell’ottica di un equo contemperamento del dovere di eseguire le sentenze con i bisogni della vita (necessità dell’abitare e tutela del diritto alla salute).’