Il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere ha annullato con sentenza 1308/2024 81 verbali a carico della società Turismo e Trasporti Snc di Pignataro Maggiore. Quest’ultima è una delle tre aziende multate con l’occhio elettronico presente sul ponte Romano. In tutti i verbali era stata contestata la violazione dell’art. 7 c. 1 e 13 del C.d.S., poiché “il conducente del veicolo, di peso superiore 3,5 ton., circolava in via Ponte Vecchio Romano violando il divieto di transito ai veicoli superiori a 3,5 ton. imposto dalla relativa segnaletica stradale e dall’Ordinanza Sindacale n. 2/2022”. Il ricorso si è basato su una serie di motivi, il primo dei quali è stato la mancata contestazione immediata dell’infrazione, motivo ritenuto fondato. Si legge nella sentenza che l’art. 200 C.d.S. impone una regola generale: “La violazione , quando è possibile , deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. La pubblica amministrazione , nei casi che esulano quelli previsti dall’art. 384 del regolamento di attuazione del c.d.s., dovrà essere particolarmente accurata nella stesura del verbale e nell’indicazione dei motivi che non hanno permesso la contestazione immediata. La S.C. ed i giudici di merito si sono da tempo attestati su posizioni giustamente rigorose e garantiste. Si è ripetutamente affermata la nullità del verbale contenente generiche formule di stile; a pena di illegittimità dell’intero procedimento sanzionatorio è stato affermato che l’obbligo di legge di motivare specificamente di volta in volta le cause effettive che abbiano determinato in concreto l’impossibilità di contestazione immediata non può considerarsi assolto da una motivazione tautologica. In tema di adeguatezza della motivazione la S.C. si è attestata su parametri di valutazione non meramente formali. La mancata contestazione dell’infrazione commessa ha comportato una evidente compressione del diritto di difesa.
Su questa vicenda si era espresso più volte il consigliere comunale Massimo Antropoli, ritenendo assurdo il comportamento adottato nei confronti delle ditte private di trasporto persone. Nella sentenza c’è scritto chiaramente che già precedentemente la Suprema Corte è stata rigorosa nel ribadire che la motivazione della mancata contestazione deve essere chiara e motivata. Ma c’è un aspetto ulteriore che preoccupa: l’accertamento differito a mezzo apparecchiatura elettronica può avvenire solo se queste ultime sono omologate ed approvate per lo specifico funzionamento. Si legge nella sentenza che la motivazione utilizzata nei verbali impugnati risulta illegittima nella sua genericità ed incompletezza, mancando qualsiasi specifica indicazione della tipologia di apparecchiatura utilizzata per l’accertamento differito, della sua omologazione ed autorizzazione allo specifico funzionamento, della fattispecie normativa di riferimento. Mi chiedo e chiedo al podestà Villani, all’assessore al contenzioso e a quello al bilancio e finanze come mai nessuno dei tre fosse a conoscenza di questa carenza tale da rendere i ricorsi accoglibili. Il comune patirà un danno di oltre duemila euro tra spese di notifica e spese legali, perchè nessuno si è mai accorto che quel modo di contestazione delle infrazioni è illegittimo. E siamo solo all’inizio! Certo perché 2000 euro circa sono le spese per opporsi a ogni ricorrente, che a questo punto dovrebbero diventare sei, visto che anche le altre due società di trasporto privato avrebbero presentato ugualmente il ricorso. Nessuno ha mai approfondito questa tematica per evitare un danno economico all’ente e anche un danno d’immagine? L’ennesima prova dell’incapacità amministrativa e politica al potere. Dopo la figuraccia del rigetto del patto del comune di Capua con Agrorinasce da parte della Corte dei Conti eccone un’altra. Questa città è veramente amministrata da dilettanti allo sbaraglio, che non hanno nemmeno l’umiltà di scusarsi con i cittadini, con le ditte private di trasporto degli studenti per tutti i disagi causati ai ragazzi trasportati e alle loro famiglie”. Così Antropoli.